Distributori di carburante stradali e autostradali

Descrizione

Distributori di carburante stradali e autostradali

Un impianto di distribuzione carburante stradale è un complesso commerciale unitario ubicato lungo la rete stradale ordinaria e le autostrade costituito da:

  • uno o più distributori
  • i carburanti erogabili
  • le relative attrezzature, locali e attività accessorie.

Approfondimenti

Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici e salvo diversa determinazione da parte dei Comuni. 

La Legge 04/08/2017, n. 124  prevede l’introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale, a cui i titolari dell’autorizzazione o concessione hanno l'obbligo di iscriversi entro il 24 agosto 2018.

L'iscrizione avviene tramite una piattaforma informatica. La pratica e i relativi allegati saranno  automaticamente inoltrati al Ministero dello Sviluppo Economico e resi successivamente interoperabili a Regione o Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,  e OCSIT per gli aspetti di competenza.

Quando si presenta la documentazione occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:

Per gli scarichi idrici

Relativamente allo scarico in fognatura:

  • per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
  • per le acque di prima pioggia, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
  • per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
  • per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).

Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Per il rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.

Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti realizzati, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, per i quali è richiesta l'autorizzazione, devono essere collaudati come previsto dalla Legge regionale 31/07/2018, n. 23, art. 140, com. 1.

Per ottenere il collaudo dell'impianto occorre presentare domanda al Comune.

Il collaudo è effettuato, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Comune, da apposita commissione, previa intesa con le amministrazioni statali e locali interessate (Legge regionale 31/07/2018, n. 23, art. 140, com. 2 e com. 3).

I collaudi per gli impianti sono effettuati con cadenza quindicennale (Legge regionale 31/07/2018, n. 23, art. 140, com. 6).

Ai sensi della Legge regionale 31/07/2018, n. 23, art. 133, sono soggette ad autorizzazione: 

  • la variazione del numero di colonnine
  • la sostituzione di distributori
  • l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature
  • il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati
  • la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi
  • l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento e post-pagamento
  • la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti
  • la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa
  • la ristrutturazione totale di un impianto.

Gli impianti sono autorizzati dal SUAP competente per territorio alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti di distribuzione sulla rete stradale (Legge regionale 31/07/2018, n. 23, art. 140).

Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).

Se si somministrano alimenti e bevande occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni.

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti di cui al Decreto legislativo 29/03/2010, n. 59, art. 71.

Per gli impianti installati lungo le autostrade e i raccordi autostradali è necessario soddisfare anche il requisito di capacità tecnico-organizzativa ed economica richiesto dalla Decreto legge 26/10/1970, n. 745, art. 16.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Attività correlate