Commercio di prodotti fitosanitari

Descrizione

Commercio di prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari (agrofarmaci o fitofarmaci) sono utilizzati per combattere le avversità delle piante, come le malattie infettive, le fisiopatie, i parassiti, gli animali fitofagi e le piante infestanti. Possono essere naturali o di sintesi. Sono costituiti o contengono sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti e sono utilizzati per:

  • proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi
  • prevenire gli effetti degli organismi nocivi
  • influire sui processi vitali dei vegetali, per esempio sulla loro crescita
  • conservare i prodotti vegetali
  • distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati
  • controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali. 

Tra i prodotti fitosanitari ci sono i fitofarmaci, i fisiofarmaci, gli erbicidi, i fitoregolatori più conosciuti come anticrittogamici, biocidi, battericidi, diserbanti, ecc.

La detenzione e vendita di animali può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività tra quelle elencate o deve avviarne una nuova (ad esempio esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita).

Approfondimenti

Per la vendita dei prodotti fitosanitari devono essere rispettate le prescrizioni previste dal Decreto legislativo 14/08/2012, n. 150, art. 10).

Chiunque intenda svolgere un'attività' di vendita di prodotti fitosanitari deve essere in possesso di un certificato di abilitazione alla vendita. Il certificato di abilitazione viene rilasciato alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva.

Il certificato è valido cinque anni ed alla scadenza è rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento (Decreto legislativo 14/08/2012, n. 150, art. 8 e Punto A.1.9 del Decreto ministeriale 22/01/2014).

I titolari degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari devono:

La domanda di autorizzazione, in base al Decreto del Presidente della Repubblica 23/04/2001, n. 290, art. 21, va inoltrata al Dipartimento di alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della Sanità da parte del responsabile o a nome del responsabile della prima immissione in commercio.

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia. 

Al momento della vendita deve inoltre essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti (Decreto legislativo 14/08/2012, n. 150, art. 10).

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

I locali devono inoltre rispettare i requisiti stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23/04/2001, n. 290, art. 24 e dalla Circolare ministeriale 30/04/2003, n. 15.