Descrizione
È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio.
È commercio al dettaglio quello esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale.
Sono esercizi di vicinato gli esercizi che:
- hanno una superficie di vendita fino a 150 m² per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti
- hanno una superficie di vendita fino a 250 m² per i comuni al di sopra dei 10.000 abitanti.
Approfondimenti
Non sono esercizi di vicinato:
- le farmacie (Legge 02/04/1968, n. 475 e Legge 08/11/1991, n. 362)
- le rivendite di generi di monopolio (Legge 22/12/1957, n. 1293)
- le associazioni di prodotti ortofrutticoli (Legge 27/06/1967, n. 622)
- la vendita diretta da parte di produttori agricoli (Codice civile e Legge 25/03/1959, n. 125)
- le vendite di carburanti e oli minerali
- le vendite, nei locali di produzione o in locali adiacenti di beni di produzione propria, di beni accessori all'esecuzione delle opere, o prestazioni di servizio degli artigiani iscritti all'Albo (Legge 08/08/1985, n. 443, art. 5)
- i pescatori o cacciatori che vendono i prodotti provenienti dall'esercizio della loro attività
- le vendite di prodotti legalmente e direttamente raccolti in terreni ad uso civico (erbatico, fungatico, ecc.)
- le vendite delle proprie opere d'arte e pubblicazioni
- le vendite di beni del fallimento
- le vendite in fiere campionarie e mostre
- le pubblicazioni di enti pubblici, relative alla loro attività
- gli agriturismi e gli ittiturismi (Legge Regionale 02/01/2007, n. 1)
- le strutture ricettive (Legge Regionale 02/01/2007, n. 1)
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita. È compresa l’area occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui.
Se l'attività ha una superficie lorda superiore a 400 m2 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151).
È possibile svolgere congiuntamente il commercio all’ingrosso e al dettaglio anche nello stesso locale. Il Decreto legislativo 06/08/2012, n. 147, art. 8, com. 2, let. c sostituisce infatti il Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 26, com. 2, eliminando il divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
L'intera superficie di vendita segue le norme relative al commercio al dettaglio.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi.
Per esercitare l'attività di vendita di sigarette elettroniche è necessario ottenere anche l'autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dal Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 62-quater, secondo le modalità stabilite dal Decreto ministeriale 16/11/2013 e dal Decreto direttoriale 16/03/2018, n. 47885/RU.
Per esercitare l'attività di vendita di tabacchi e generi di monopolio è necessario ottenere anche la concessione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dalla Legge 22/12/1957, n. 1293.
Per esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste (punto vendita non esclusivo) è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la rivendita di giornali e riviste.
Per esercitare l'attività di detenzione e vendita di animali è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la detenzione e vendita di animali.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la vendita di funghi epigei freschi spontanei.
I medicinali descritti dalla Legge 24/12/1993, n. 537, art. 8, com. 10, let. c possono essere venduti senza ricetta medica solo negli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita (Decreto legge 06/12/2011, n. 201) che:
- si trovano in Comuni superiori a 15.000 abitanti e al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali
- possiedono i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari.
Sono esclusi i medicinali descritti dal Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309, art. 45, dal Decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, art. 89, i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale.
All'interno della struttura commerciale la vendita dei medicinali deve essere svolta:
- all’interno di un apposito reparto delimitato rispetto al resto dell'area commerciale
- da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto negli orari sia di apertura che di chiusura al pubblico.
In questo caso è necessario presentare anche la comunicazione per parafarmacia come previsto dal Decreto legge 04/07/2006, n. 233, art. 5.